PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico, in adesione ai princìpi del codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, e tutela e promuove l'esercizio delle medicine complementari all'interno di un libero rapporto consensuale e informato tra gli utenti, i medici e tutti gli operatori di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine complementari esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

      1. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine complementari di cui al presente articolo sono atti medici, è istituita la qualifica di «esperto nelle medicine complementari». Le medicine complementari sono esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
      2. La Repubblica, nella salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori delle medicine complementari, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le università degli studi statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, dei quali controlla l'attività e

 

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reprime l'esercizio per fini illeciti e in violazione della presente legge.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della salute e dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento proprie delle medicine complementari e il loro eventuale inserimento nei corsi di laurea, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di cui all'articolo 5.
      4. I criteri e le modalità dell'eventuale inserimento nei corsi di laurea delle materie di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia universitaria.
      5. Le medicine complementari per le quali è istituita la qualifica di esperto sono le seguenti:

          a) agopuntura e farmacoterapia tradizionale cinese;

          b) medicina omeopatica, nei suoi diversi indirizzi;

          c) fitoterapia.

Art. 3.
(Accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine complementari).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai fini della rappresentanza delle stesse nelle commissioni previste dalla presente legge.
      2. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività per almeno quattro anni.
      3. Ai fini dell'accreditamento è valutata la documentazione relativa all'attività svolta dalle associazioni e dalle società scientifiche di cui al comma 2, nei settori dell'informazione rivolta a utenti e ad operatori, della formazione professionale,

 

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della ricerca scientifica, clinica e di base nonché della promozione sociale della medicina complementare.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della salute e dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti pubblici e privati di formazione delle medicine complementari, previo parere obbligatorio della Commissione per la formazione di cui all'articolo 6.

Art. 4.
(Composizione del Consiglio superiore di sanità).

      1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine complementari, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 5, che partecipano alle riunioni in cui sono trattate problematiche concernenti le discipline di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Commissione permanente delle medicine complementari).

      1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione permanente delle medicine complementari, di seguito denominata «Commissione permanente», la cui composizione è definita con decreto del Ministro della salute.
      2. Alla Commissione permanente partecipano rappresentanti dei Ministeri della salute, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, degli Ordini professionali dei medici chirurghi e degli

 

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odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle università, del tribunale dei diritti del malato, delle regioni e dei servizi pubblici di medicina complementare, nonché almeno due rappresentanti per ciascuna delle medicine di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), e quattro rappresentanti per la medicina omeopatica, in rappresentanza delle correnti unicista, pluralista, antroposofica e omotossicologica, nominati dalle associazioni e dalle società scientifiche del settore accreditate ai sensi dell'articolo 3.
      3. I compiti della Commissione permanente sono definiti con decreto del Ministro della salute, e comprendono le seguenti funzioni:

          a) esprimere parere obbligatorio sulle diverse tematiche concernenti le medicine complementari;

          b) promuovere e coordinare la ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativa alle medicine complementari;

          c) promuovere e vigilare sulla corretta divulgazione delle medicine complementari;

          d) elaborare linee guida per l'integrazione delle medicine complementari all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;

          e) adottare i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;

          f) designare i rappresentanti degli operatori delle medicine complementari nel Consiglio superiore di sanità ai fini di quanto previsto dall'articolo 4;

          g) esprimere parere obbligatorio al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, sentito il parere della Commissione per la formazione di cui all'articolo 6.

 

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      4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa all'atto del suo insediamento.

Art. 6.
(Formazione e istituzione della Commissione per la formazione nelle medicine complementari).

      1. I corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto in medicine complementari devono avere i seguenti requisiti:

          a) la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni, per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo, ma comunque non inferiore a 400 ore, secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione permanente;

          b) per l'iscrizione ai corsi è richiesta la laurea in medicina e chirurgia o la laurea in odontoiatria o la laurea in medicina veterinaria.

      2. Presso il Ministero della pubblica istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Commissione per la formazione nelle medicine complementari, di seguito denominata «Commissione per la formazione», la cui composizione è definita dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentiti i pareri del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca.
      3. I compiti della Commissione per la formazione sono i seguenti:

          a) esprimere parere obbligatorio sui criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché dei programmi e dei contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto in medicine

 

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complementari, secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione premanente;

          b) esprimere parere obbligatorio sulle qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle università statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati, nonché sulle modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera c), fermo restando che possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

          c) esprimere parere obbligatorio sui criteri per la tenuta del registro dei docenti;

          d) esprimere parere obbligatorio sui criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 3;

          e) esprimere parere obbligatorio per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati.

      4. La Commissione per la formazione definisce, altresì, criteri di valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia sia nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, di quelli conseguiti nei quattro anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del titolo di studio posseduto al diploma di esperto nella medicina complementare per la quale si è conseguito il titolo.
      5. Il riconoscimento di cui al comma 4 è effettuato dal Ministro della salute, previo parere obbligatorio della Commissione permanente. L'interessato comunica l'ottenuto riconoscimento agli Ordini professionali di appartenenza.
      6. La Commissione per la formazione esprime inoltre parere vincolante alla Commissione permanente su ogni questione che le sia sottoposta dalla stessa Commissione permanente.

 

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      7. La Commissione per la formazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.
      8. L'attività e il funzionamento della Commissione per la formazione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa all'atto del suo insediamento.

Art. 7.
(Commissione tecnica consultiva per i medicinali omeopatici e i medicinali tradizionali di origine vegetale).

      1. Nell'ambito della Commissione permanente è istituita la Commissione tecnica consultiva per i medicinali omeopatici e i medicinali tradizionali di origine vegetale utilizzati per l'esercizio delle medicine di cui all'articolo 2, comma 5, la cui composizione e i cui compiti sono definiti con decreto del Ministro della salute.
      2. La Commissione tecnica di cui al presente articolo ha funzioni consultive per quanto riguarda la trattazione da parte degli organi competenti delle questioni relative ai medicinali di sua competenza ed esprime pareri al Ministro della salute sui provvedimenti relativi ai medesimi medicinali e riguardanti:

          a) la definizione dei requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia;

          b) il rilascio, ove previsto, dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

          c) il recepimento delle direttive emanate in materia dall'Unione europea;

          d) le modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare il possesso dei requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia definiti ai sensi della lettera a).

 

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      3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il parere obbligatorio della Commissione permanente, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento, nonché le ulteriori competenze della Commissione tecnica di cui al presente articolo, sulla base dei princìpi dettati dalla presente legge e in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 8.
(Istituzione dei registri provinciali degli esperti in medicine complementari).

      1. Previa istruttoria degli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché dei medici veterinari, sono istituiti, con i soli oneri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, gli elenchi degli esperti per ogni singola medicina complementare.
      2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo i medici chirurghi, gli odontoiatri e i medici veterinari in possesso dei titoli previsti dalla presente legge.

Art. 9.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e la promozione delle medicine complementari).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale per la ricerca e la promozione delle medicine complementari», gestito dalla Commissione permanente, la cui quantificazione è stabilita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Lo stanziamento annuale del Fondo non deve comunque essere inferiore a 3 milioni di euro.

 

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Art. 10.
(Disposizioni finali).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.